Investigatore Privato Roma

AGENZIA INVESTIGATIVA ROMA
LORMAR INVESTIGAZIONI - ITALY
CONSULENTE INVESTIGATIVO "ITALIA 93"
SOCIO ASSOCIAZIONE NAZ. CARABINIERI
AUTOR. PREFETTURA D.M. 269/2010
VELLETRI RM - MAX RISERVATEZZA
CELL. 338 1701117 - H 24

 


INVESTIGATORE PRIVATO ASSENTEISMO
FALSA MALATTIA DOPPIO LAVORO
AGENZIA INVESTIGATIVA LORMAR
Roma - Anzio - Latina - Nettuno - Castelli Romani - Lazio - Italia 
ASSOCIAZIONE NAZ. CARABINIERI
INDAGINI PRIVATE IN ITALIA E ALL'ESTERO
AUT. PREFETTURA ROMA
MINISTERO INTERNO D.L. n. 269
SERVIZI INVESTIGATIVI IN TUTTA EUROPA
Consulente Investigativo ITALIA 93 

indagini assenteismo

INVESTIGATORE PRIVATO SVOLGE INVESTIGAZIONI E INDAGINI SU ASSENTEISMO O SIMULAZIONE FRAUDOLENTA DI MALATTIA DEL DIPENDENTE

CHI SIAMO

La forza della nostra Agenzia di Investigazioni parte da un dato di fatto: operiamo nel Lazio, Milano, Torino e in tutta Italia - Europa e all’estero, nel campo delle investigazioni private e aziendali, da oltre venti anni. 

La sede della nostra Agenzia Investigativa si trova a Velletri (RM), in prossimità di Latina (LT). Disponiamo di vari contatti sul territorio italiano e prevalentemente nel Lazio. Per garantire l’operatività in tutta Italia.


AGENZIA LORMAR


Comprovata esperienza maturata

Rispetto della normativa vigente e della privacy

Applicazione fedele del codice deontologico

Riservatezza e Discrezione Assoluta

Ascolto Attento e Tatto

Competenza investigativa, giuridica, psicologica e tecnologica

Formazione costante delle risorse umane

Assistenza Globale al Cliente

Trasparenza, Coerenza, Etica e Responsabilità

Ottimizzazione risorse, tempi e costi

Operatività 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno

Tempi di risposta immediati e attivazione celere delle indagini

Prove sempre valide e utilizzabili in sede giudiziale


Falsa malattia dipendenti: che prove servono per il licenziamento?

Con la sentenza 17113 la Corte di Cassazione ha stabilito che sia possibile avvalersi di società di Investigazioni Private con licenza investigativa, in grado di recuperare prove ed informazioni che siano poi utilizzabili in sede giudiziaria quando il datore di lavoro abbia intenzione di procedere al licenziamento per giusta causa.

Il datore di lavoro può ricorrere ad un’agenzia investigativa per accertare il mancato svolgimento dell’attività lavorativa da parte dei dipendenti. Questa la conclusione cui è giunta la Corte di Cassazione con sentenza n. 8373. Cassazione civile (la 829 del 1992 e la 7776 del 1996) che ammettono la legittimità del controllo tramite investigatori in alcuni casi, come ad esempio l'assenteismo o l'infedeltà aziendale.

L’efficacia del licenziamento per giusta causa, motivato dalla simulazione di malattia di un dipendente, è immediata, e rappresenta un caso di recesso legittimo durante il rapporto lavorativo (Cass. 1.6.2005, n. 11674, in Lav. nella giur., 2006, 94). 

La simulazione fraudolenta di malattia è infatti una causa che interrompe e non consente neppure temporaneamente la prosecuzione del rapporto di lavoro (Cass. 20.10.2000, n. 13903; Cass. 1.6.2005, n. 11674). È considerato motivo di giusta causa, secondo la giurisprudenza, anche il caso in cui un lavoratore in malattia abbia violato in modo significativo il dovere di non compromettere il recupero del proprio stato di salute (Cass. 19.2.1991, n. 1747).

Al datore di lavoro, esclusa a priori la possibilità di effettuare accertamenti sanitari diretti sul lavoratore in malattia, non è affatto preclusa la facoltà di riscontrare l'idoneità al lavoro e; 

pertanto, a ritenere ingiustificata l'assenza per malattia del dipendente, servendosi di una agenzia investigativa, né può ritenersi violata la normativa sulla privacy nell'utilizzo delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. (vale a dire quelle: fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose).


Tanto ha di recente stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18507, pubblicata in data 21.09.2016.


(…)  Diversi spunti di interesse si annotano nella sentenza in commento che prende origine dal licenziamento intimato al lavoratore per giusta causa e, in particolare, per "simulazione fraudolenta dello stato di malattia".

(…)  La stessa dà atto della normativa vigente in materia e, in particolare, dell'art. 5 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) per cui vige il divieto di accertamenti sanitari sul proprio dipendente da parte del datore di lavoro e sulla facoltà dello stesso di effettuare il controllo delle assenze per infermità; 

esclusivamente attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali, tuttavia, tale divieto non preclude "al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l'assenza (Cass. 25162/2014; Cass. 6236/2001)".

In merito all'utilizzabilità in giudizio delle riprese fotografiche e video, disconosciute (eventualmente) dal lavoratore alla prima udienza, la Corte di Cassazione ricorda come: 

"il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., che fa perdere alle stesse la loro qualità di prova, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve, tuttavia, essere chiaro, circostanziato ed esplicito; 

(dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta) e - al fine di non alterare l'iter procedimentale in base al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in riferimento al contraddittorio; 

deve essere tempestivo e cioè avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni, dovendo per ciò intendersi la prima udienza o la prima risposta successiva al momento in cui la parte onerata del disconoscimento sia stata posta in condizione, avuto riguardo alla particolare natura dell'oggetto prodotto, di rendersi immediatamente conto del contenuto della riproduzione.

Ne consegue che potrà reputarsi tardivo il disconoscimento di una riproduzione visiva soltanto dopo la visione relativa e quello di una riproduzione sonora soltanto dopo la sua audizione o, se congruente, la rituale acquisizione della sua trascrizione (Cass. 9526/2010; Cass. 2117/2011)".


Ciò posto, il semplice disconoscimento della data e dell'ora del video, non appare sufficiente a dimostrare una diversa realtà rispetto a quella riprodotta meccanicamente, peraltro, l'anzidetta prova fotografica è corroborata anche dalla eventuale testimonianza rilasciata in aula dall'investigatore che ha realizzato le fotografie, testimonianza da ritenersi ammissibile, in considerazione dell'estraneità del teste ai fatti di causa.


Il certificato redatto da un medico convenzionato con l'INPS per il controllo della sussistenza delle malattie del lavoratore, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 300 del 1970, è atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato; 

nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza" (Cass. 5000/1999; Cass. 10569/2001). 

E' stato peraltro precisato che "tale fede privilegiata non si estende anche ai giudizi valutativi che il sanitario ha" in occasione del controllo "espresso in ordine allo stato di malattia e all'impossibilità temporanea della prestazione lavorativa" (Cass. 6045/2000)".

Ecco che allora giustificato si ritiene il licenziamento comminato al dipendente surrettiziamente assente per malattia, per il quale viene accertata la fraudolenta simulazione della stessa, in virtù della violazione dei generali doveri di correttezza e buona fede oltre che degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nei confronti del datore di lavoro.


ASSENTEISMO DOPPIO LAVORO FALSA MALATTIA


Solitamente si assiste al fenomeno dell’assenteismo sul lavoro quando un dipendente si assenta frequentemente dal posto di lavoro in modo ingiustificato. Alcune cause di assenteismo sono ad esempio l’uso eccessivo e non giustificato di permessi retribuiti o di permessi per malattia, la richiesta di periodi di aspettativa per motivi personali, l’assenza ingiustificata dal lavoro coperta da un collega.


LICENZIAMENTO PER ASSENTEISMO INVESTIGATORE PRIVATO


L’assenteismo sul lavoro può essere motivo di licenziamento con giusta causa da parte dell’azienda. 

Secondo la normativa italiana, non è sufficiente dimostrare l’assenza ingiustificata per poter licenziare con giusta causa, ma bisogna dimostrare che il comportamento tenuto dal lavoratore sia stato talmente grave da ledere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro. 

Si pensi ad esempio al caso in cui un dipendente usufruisca di permessi di malattia per recarsi a lavorare presso una ditta concorrente.


Al di fuori degli orari di reperibilità non c’è l’obbligo di farsi trovare nel domicilio, tuttavia il dipendente ha comunque il dovere di riguardarsi e di non mettere a repentaglio la propria salute dedicandosi ad attività che potrebbero influenzare negativamente la guarigione.


Riposo obbligatorio durante la malattia


Con la sentenza 6047/2018 la Corte di Cassazione ha confermato il licenziamento per giusta causa disposto da un’azienda nei confronti di un loro dipendente in malattia.

Per approfondire quest’ultimo aspetto analizziamo quanto dichiarato recentemente dalla Corte di Cassazione.

L’onere della prova spetta all’azienda, che può avvalersi di agenzie di investigazione per raccogliere le prove da presentare in giudizio in una causa di licenziamento.

LORMAR, svolge indagini su assenteismo e opera nelle località di : Roma, Milano, Firenze, Latina e Torino, e nelle principali città d’Italia, è specializzata in indagini anti assenteismo, per raccogliere prove certe e inconfutabili. Al termine di ogni indagine viene redatta una relazione investigativa che ha valore probatorio.


Al termine di ogni indagine è rilasciato al Cliente un Dossier Informativo/Probatorio corredato di prove testimoniali e documentali (fotografie, filmati, rilievi, etc..) in forma esclusiva e riservata. Tale dossier può essere utilizzato per supportare con successo un'eventuale azione legale da intraprendere o già in atto.


Agenzia Investigativa accreditata dallo Stato con Autorizzazione Governativa per svolgere investigazioni in Italia e servizi all'estero


Operiamo nelle località : 

Lazio, Albano Laziale, Castelli Romani, Castel Gandolfo, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, Labico, Genzano di Roma, Giulianello, Cori, Zagarolo, Montecelio, Anzio, Aprilia, Ariccia, Colleferro; 

Laurentina, Tivoli, Valmontone, Ciampino, Civitavecchia, Frascati, Fiumicino, Fregene, Segni, Formello, Latina, Cisterna di Latina, Nettuno, Focene, Acilia, Lido di Ostia Antica, Pomezia, Roma Eur; 

Velletri, Artena, Palestrina, Santa Marinella, Anagni, Ardea, San Cesareo, Grottaferrata, Rieti, Lariano, Tarquinia, Bracciano, Bolsena, Sabaudia, Terracina, Gaeta, Formia, Minturno.


ALCUNI DEI NOSTRI SERVIZI:


* Addebito della separazione e variazione assegno di mantenimento;

* Prove per cause di concorrenza sleale - prove fotografiche e video;

* Assenteismo (licenziamento per giusta causa) e controversie di lavoro;

* Indagini per il recupero del credito o valutazione della solvibilità;

* Tutela di marchi e brevetti, ricerca di prove testimoniali e documentali;

* Determinazione dell'assegno di mantenimento, violazione dei doveri coniugali, eredità controverse, perizie, analisi DNA,...licenziamento per giusta causa, concorrenza sleale, affidamento e controllo minori, consulenze tecniche, controllo dipendenti;

* Investigazioni pre - post matrimoniali;

* Separazioni e divorzi; infedeltà coniugali;

* Determinazione o modifica dell'assegno di mantenimento;

* Lavoro non dichiarato svolto dal coniuge, in sede di separazione con richiesta di alimenti;

* Verifica affidamento minori; stalking - molestie morali e sessuali, pedofilia;

* Comportamento giovanile (droga, compagnie sospette e devianti ecc.) bullismo;

* Ricerca e rintraccio di persone scomparse; ricatti, truffe, estorsioni;

* Servizi patrimoniali per il recupero del credito;

* Indagini per la difesa penale, aggiotaggio - usura bancaria;

* Sette sataniche e religiose - recupero opere d'arte.


INVESTIGAZIONI PER LE AZIENDE


* Servizi Tecnico Scientifici - Intelligence Information;

* Violazione del patto di non concorrenza; Informazioni Commerciali;

* Assenteismo, falsa malattia e doppio lavoro;

* Soci e Personale infedele – Accertamenti Patrimoniali;

* Controspionaggio e antisabotaggio industriale;

* Bonifiche ambientali e telefoniche; Rintraccio conti correnti bancari;

* Fuga di formule o di procedimenti di lavorazione;

* Contraffazione di marchi e prodotti - frodi commerciali e finanziarie;

* Sicurezza privata; Contro - Spionaggio industriale.


Tutte le attività di cui sopra sono svolte da tecnici specializzati, opportunamente selezionati negli anni. 

La preparazione specialistica dei suddetti tecnici e delle attrezzature loro utilizzate sono continuamente adeguate all'evoluzione tecnologica al fine di poter garantire attività e consulenze da elevatissimi standard qualitativi e professionali. 


TUTTE LE INDAGINI CONSENTITE DALLA LEGGE

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