Investigatore Privato Roma

AGENZIA INVESTIGATIVA ROMA
LORMAR INVESTIGAZIONI - ITALY
CONSULENTE INVESTIGATIVO "ITALIA 93"
SOCIO ASSOCIAZIONE NAZ. CARABINIERI
AUTOR. PREFETTURA D.M. 269/2010
VELLETRI RM - MAX RISERVATEZZA
CELL. 338 1701117 - H 24

AGENZIA INVESTIGATIVA LORMAR 
AUT. PREFETTURA ROMA
ASSOCIAZIONE NAZ. CARABINIERI
INVESTIGATORE PRIVATO
INDAGINI DIFENSIVE
Consulente Investigativo ITALIA 93
Investigatore Privato di Roma e Provincia
Velletri RM Italy - Castelli Romani
Investigazioni Civili e Penali "Difensive"

indagini difensive latina

INDAGINI MATRIMONIALI E AZIENDALI
Castelli Romani - Roma - Latina - Lazio

LA SCENA DEL DELITTO

STUDIO PREVENZIONE ANALISI DEL CRIMINE


Precauzioni da adottare per il sopralluogo
Metodologie per il rilievo durante il sopralluogo
Cenni storici
Definizione e finalità della medicina legale
La perizia medico-legale
Principi di deontologia medica
Generalità
Gli elementi dell’identificazione: i caratteri della persona
In particolare: l’identificazione del cadavere e dei resti scheletrici

La tematica portante, quella del crimine, viene affrontata della nostra Agenzia Investigativa. L'intento è l'accertamento dei fatti e dei reati per focalizzarsi sull'aspetto effettivo degli eventi, ponendo l'attenzione maggiore sull'approccio umano delle violenze commesse in generale.

Un punto di partenza, che deve tuttavia condurre ad una concretezza d'indagine LORMAR si propone di raccogliere, analizzare e fornire prove e dati investigativi-scientifici con progetti e indagini adeguate. Il lavoro si svolge in maniera certosina sul territorio dopo uno studio tecnico.

L’Agenzia Investigativa LORMAR, affronta queste e altre tematiche per un recupero vero dell'individuo e per una tutela completa. Psicologi forensi, criminologi, avvocati, investigatori, medici, tecnici della sicurezza e grafologi, sono i nostri consulenti.


Art. 391-bis. CPP - Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore.



1. Salve le incompatibilità previste dall’articolo 197, comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa. In questo caso, l’acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.


2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall’articolo 391ter.


3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1:


a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;


b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;


c) dell’obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;


d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;


e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;


f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.


Art. 391-sexies.
Accesso ai luoghi e documentazione.


1. Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati nell'articolo 391-bis possono redigere un verbale nel quale sono riportati:


a) la data ed il luogo dell'accesso;

b) le proprie generalità e quelle delle persone intervenute;

c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;

d) l'indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell'atto e sono allegati al medesimo. Il verbale è sottoscritto dalle persone intervenute.


Precauzioni da adottare per il sopralluogo


Scopi ed attività tipiche del sopralluogo sono delineati dal codice di procedura penale, artt. 347 e segg., 359-360. Nel caso di un fatto di sangue, compreso l’incidente stradale o sul lavoro, nella prima fase ci si deve assicurare se la vittima sia veramente morta, cosa che normalmente compete ad un medico, ma se esiste il minimo dubbio, si deve soccorrere adeguatamente il ferito e farlo trasportare in un ospedale, segnando la posizione e la zona ove il corpo si trovava.


Qualora fosse accertata la morte, la situazione dovrebbe rimanere immutata per attendere il magistrato ed effettuare il rilevamento.


Nella realtà può accadere che gli investigatori, e talora anche altre persone, familiari, curiosi, giornalisti, entrino o si trattengano sulla scena del delitto ed inevitabilmente arrechino un pregiudizievole contributo d’interferenze grandi e piccole. Invece si dovrebbe entrare come in una sala operatoria;


calzando i guanti e proteggendo le scarpe con coperture monouso, tenendo qualcosa in testa per non far cadere i capelli e naturalmente senza fumare per non spargere cenere e per non lasciare mozziconi e fiammiferi, magari nello stesso portacenere usato dalla vittima o dall’assassino. E devono entrare solo quelli che direttamente devono lavorare alle investigazioni.


Metodologie per il rilievo durante il sopralluogo


Lo spirito d’osservazione e la capacità di descrivere devono essere qualità professionali dell’investigatore, perché chi dovrà utilizzare le risultanze investigative (avvocato, magistrato, consulente, assicurazione), a volte lo farà a distanza di anni e senza essere mai stato sul posto.


L’osservazione e la descrizione si basano sulle seguenti regole:


procedere dal generale al particolare: preso atto dell’evento, s’inizia con una sommaria descrizione generale per passare a quella particolare e dettagliata in modo che il tutto si ponga in un rapporto di cornice;

rispetto al contenuto, di ripresa panoramica rispetto a quella di dettaglio; per esempio, di un’abitazione, prima si osserverà la disposizione generale, poi quella dei singoli locali, infine quella del locale ove il fatto si è verificato;

definire l’orientamento e le direzioni indicando sempre il punto da dove l’osservazione viene effettuata;

dividere il campo, quando necessario e possibile, usando anche nastro adesivo e seguendo un ordine per evitare sovrapposizioni od omissioni; procedere da sinistra a destra, dal basso verso l’alto;

rilevare i dettagli ed i particolari, perché spesso in questi si potrà trovare la chiave di lettura del delitto, e la professionalità di un investigatore si manifesta anche nella capacità di riconoscere, senza preconcetti, l’importanza di un particolare rivelatore delle connessioni fisiche e psichiche del delitto;

descrivere di ogni elemento e di ogni particolare o oggetto, che si ritiene ragionevolmente pertinente il delitto, sede, posizione, forma, direzione, stato d’uso;

procedere secondo l’ordine cronologico, nella trattazione degli avvenimenti.


LA SCENA DEL DELITTO

Disegno planimetrico della scena del delitto

Cenni generali sulla medicina legale


CENNI STORICI

A partire dal 1700 nella storia della medicina legale compaiono studiosi notevoli, tra cui devono ricordarsi Francesco Serao, che studiò la morte per annegamento, Marcello Marini e Eusebio Equario, i quali dimostrarono l’importanza della morte apparente, ed il Morgagni, che creò con l’anatomia patologica i presupposti della moderna tanatologia forense.

Ma il periodo più fecondo per la medicina legale è stato senza dubbio il 1800, in cui, presso l’Università di Bologna, può annoverarsi il primo professore della materia, Gaspare Uttini (1741-1817).

È in questi tempi che si svolse anche l’opera di Cesare Lombroso (1835-1909), fondatore di quell’importante branca della medicina legale che è l’antropologia criminale, che si accentra nello studio del soggetto delinquente, nonché del periodico «Antologia criminale, psichiatria e medicina legale» che è l’organo ufficiale dell’Associazione Italiana di medicina legale.

Nel medesimo periodo la disciplina ebbe impulso e sviluppo anche in Francia e soprattutto in Germania, ove grandi maestri le conferirono indirizzo scientifico ed organicità, sicché la medicina legale fu consacrata in modo definitivo come branca importante della scienza medica.

In Italia furono tenuti i primi corsi sistematici della materia presso le università di Bologna, Napoli, Messina, Pavia, Roma, Genova, Padova, Torino, Siena e Firenze, che si giovarono dell’opera di illustri maestri (Pellicani, A. Severi, G. Perrando, Lombroso, Filomusi Guelfi, De Crecchio, Ziino, Ottolenghi, Moriani, Tamassia, Carrara, Mazzoni, Berzellotti ed altri).


Definizione e finalità della medicina legale


La medicina legale può definirsi come un ramo della medicina che studia la persona umana, dal punto di vista fisico e psichico, nei suoi rapporti con il diritto.

Essa è branca della cd. medicina pubblica, la quale, a differenza della cd. medicina privata, – che si occupa del fine prioritario della medicina, quello di guarire gli infermi – s’interessa delle questioni mediche in relazione alla collettività.

La medicina legale svolge fondamentalmente una duplicità di compiti, affidati a due settori, l’uno di ordine per così dire dottrinario e scientifico;

l’altro di carattere eminentemente pratico ed operativo (anche se in essa si fa rientrare pure la deontologia medica, la quale si occupa dei doveri etici e giuridici del medico nei confronti della società, dei colleghi e dei pazienti).

Il settore della medicina legale che assolve il primo compito, definito «medicina giuridica», tende a fornire gli elementi di natura medica e biologica per il continuo evolversi e perfezionarsi del diritto codificato;

affinché questo risulti sempre più aderente all’entità psico-fisica della persona umana; in tal senso esso contribuisce alla stessa elaborazione delle norme giuridiche la cui formulazione abbisogni di cognizioni mediche e biologiche.

L’altro settore, detto anche della «medicina forense», utilizza le scienze mediche per la valutazione dei singoli casi concreti di interesse giudiziario. Esso s’interessa e della valutazione del danno alla persona in ambito penalistico, civilistico ed amministrativo;

e delle indagini criminologiche e balistiche, nonché dell’identificazione delle tracce e delle microtracce della persona umana e del delitto.


La perizia medico-legale


Per concludere questi rapidi cenni sulle linee generali della disciplina, va ricordato che, di norma, il medico legale propone le sue conclusioni, sulla fattispecie sottoposta alla sua valutazione, attraverso una consulenza o una perizia, rispondendo ai quesiti che, d’ordinario, il giudice gli ha posto.

Le conclusioni cui perviene, però, non sono vincolanti per il giudice medesimo, il quale, nella sua veste di cd. perito dei periti, ha facoltà di apprezzarle liberamente e criticamente, discostandosene allorché le stesse risultino incomplete nella verifica di punti rilevanti.

In tal caso, però, il giudice – che peraltro ha facoltà di esaminare ad ulteriore chiarimento il perito – dovrà adeguatamente motivare le ragioni della sua dissociazione.


Principi di deontologia medica


Il significato letterale di deontologia è «ciò che si deve fare»; essa è lo studio dei doveri e dei diritti professionali (in questo contesto, del medico). Riguarda i rapporti del medico con lo Stato, con pubbliche e private amministrazioni, con la Chiesa, con i colleghi, con gli esercenti le arti sanitarie (altri medici, farmacisti, ostetriche) e con i clienti. La violazione dei doveri disciplinari da parte del medico comporta la sua responsabilità disciplinare.


L’IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA

Generalità

Per identificazione della persona s’intende l’accertamento della sua identità, e cioè il riconoscimento e la dimostrazione dei caratteri individuali che differenziano in modo inconfondibile un determinato individuo (inteso nella sua complessità di personalità fisico-psichica) da qualsiasi altro.

L’identificazione, che può riguardare sia una persona vivente sia una persona deceduta, rappresenta sempre una condizione imprescindibile per l’applicazione concreta della legge.


Essa viene svolta comunemente, quando si tratti di vivente dalla stessa polizia:


a) in sede preventiva, attraverso il metodo del «segnalamento», che dà vita al documento denominato «cartellino segnaletico». Su questo vengono tracciati i dati relativi alle generalità, ai pregiudizi, alla tecnica criminosa ed ai motivi del segnalamento;


ed i connotati salienti del soggetto, rilevati mediante la descrizione dei suoi caratteri normali e di quelli anormali (rari e perciò d’importanza segnaletica ben maggiore, chiamati anche «contrassegni», come nei, voglie, cicatrici, tatuaggi, callosità, ecc.);

nonché attraverso la riproduzione fotografica di fronte e di profilo, il rilevamento dei dati cd. antropometrici ossia delle dimensioni lineari del corpo (quali la statura, l’apertura delle braccia, la lunghezza del tronco, della testa, dell’orecchio destro, ecc.), e il prelievo delle impronte digitali;

(si tratta del cd. segnalamento dattiloscopico, che sfrutta l’emergenza di creste cutanee – le cd. «linee papillari» – separate da solchi, che è presente sin dalla nascita, rimane eguale per tutta la vita ed è diverso da un individuo all’altro);

b) in sede cd. giudiziaria, ossia successivamente alla consumazione di un reato (si parla anche, a riguardo, di «identità giudiziaria» contrapposta alla «identità preventiva»), in cui l’attività di identificazione consiste nell’utilizzazione dei dati rilevati ed acquisiti, che vengono raffrontati con quelli del soggetto o dei soggetti sospettati della commissione del fatto, in particolare con le impronte o le tracce lasciate sul luogo del reato.

L’indagine tendente all’identificazione diviene però, da indagine di polizia, ricerca che interessa e coinvolge la medicina legale, e perciò indagine medico-legale, allorché si tratti accertare l’identità di soggetti;

che in passato non siano mai stati sottoposti a procedimenti tecnici di segnalamento e di cui s’ignori l’identità, o, comunque, in tutti i casi in cui occorra avvalersi dell’ausilio di cognizioni tecnico-scientifiche più approfondite e specifiche, che facciano da supporto ai «dati di polizia» già noti.

Appare poi imprescindibile il ricorso alla medicina legale quando la ricerca identificativa riguardi un cadavere, specialmente nei casi in cui i caratteri somatici risultino profondamente alterati o siano addirittura mancanti per processi trasformativi o per cause di altra natura (carbonizzazione, azione della fauna).


Gli elementi dell’identificazione: i caratteri della persona


Gli elementi dell’identificazione sono i caratteri della persona, e cioè, secondo la definizione corrente, i «peculiari modi di essere della persona nel suo complesso e nelle sue parti».

Essi consentono di distinguere una persona dall’altra e si distinguono comunemente in caratteri somatici (inerenti, cioè al corpo del soggetto, come quelli morfologici) e psichici (come le tendenze, il contegno, il grado di educazione e di cultura), ma anche in fisiologici e patologici, ereditari, congeniti ed acquisiti, permanenti e modificabili, quantitativi (o misurabili) e qualitativi (o descrittivi).

IL SESSO

Carattere differenziale di primaria importanza è il sesso, la cui rilevanza per la persona, nei riguardi dell’ordinamento giuridico, è evidente: basti pensare allo stato civile (ed alla disciplina del matrimonio) e ad altre condizioni giuridiche (come, ad esempio, l’adempimento degli obblighi militari e l’accessibilità a talune carriere).

L'ETA'

Altro carattere fondamentale è quello dell’età apparente della persona. L’età rappresenta però un dato di non sicura utilizzazione nell’opera di identificazione, sia perché è dato non fisso ed immutabile ma transeunte, sia perché essa non può apprezzarsi direttamente e con sicurezza, ma deve ricavarsi in via congetturale ed approssimativa dai dati somatici.

ALTRI CARATTERI SOMATICI

Altri importanti caratteri somatici (o morfologici) di tipo cd. quantitativo, sono quelli antropometrici, di cui già si è accennato. Essi possono attenere alle dimensioni, al volume ed al peso del soggetto o essere combinati. Dati antropometrici principali sono la statura, l’apertura delle braccia, la lunghezza degli arti, il perimetro toracico, il peso.

Poi vi sono quelli costituiti dalle forme di singole parti del corpo, come i capelli (lisci, ondulati, crespi, ecc.), il viso (ovale, tondo, allungato, triangolare, ecc.) e le parti di esso (occhi, naso, bocca, mento, orecchie), e le mani.

Elementi morfologici di identificazione, talvolta gli unici disponibili, come nel caso di cadaveri scheletriti o divenuti altrimenti irriconoscibili (per combustione, putrefazione, ecc.), sono forniti dallo stato della dentatura.

È anche da segnalare, ai fini dell’identificazione, l’eventualità di possibili riscontri radiologici, come nei casi di persona vivente o defunta che abbia subito un esame radiografico, attraverso la comparazione delle radiografie.

Particolare interesse assumono, ai medesimi fini, le anomalie morfologiche congenite, spesso ereditarie (come la mancanza o un aumento del numero delle dita, o il ripiegamento delle falangi terminali delle stesse);

e quelle acquisite, come i tatuaggi, le cd. stimate professionali (cioè le modificazioni che particolare atteggiamenti lavorativi ed azione degli strumenti possono indurre nel corpo dei lavoratori;

come ad esempio i calli nei sarti, nei calzolai ed in taluni musicisti, le alterazioni dei denti nei clarinettisti e nei tappezzieri, ecc.), o quelle rappresentate dai postumi di malattie, di fratture o di mutilazioni.

Naturalmente non può prescindersi dal ricordare, tra i caratteri morfologici utilizzabili per l’identificazione, i già menzionati disegni papillari della cute palmare e plantare e soprattutto dei polpastrelli delle dita, i quali, come rilevato;

costituiscono combinazioni straordinariamente varie ed immodificabili – sebbene alterabili temporaneamente per usura o obliterabili definitivamente per cicatrici o malattie come la lebbra – e perciò hanno una sicura valenza identificativa.

Questo spiega l’importanza della dattiloscopia segnaletica, che consiste nel prelievo delle impronte digitali, nella loro classificazione ed archiviazione e infine nel confronto in caso di accertamento d’identità.

I metodi di tale classificazione sono vari: essi si basano sul disegno formato dalle linee papillari ed inoltre sui particolari morfologici e numerici delle singole linee. Nei servizi segnaletici della polizia italiana è adottato il sistema di segnalazione del Gasti.


In particolare: l’identificazione del cadavere e dei resti scheletrici


Per quanto più specificatamente concerne l’identificazione del cadavere, va anzitutto sottolineato che ad essa si procede, di norma, prima di effettuare l’ispezione (o visita esterna) del cadavere medesimo;

che ne comporta anche la ricognizione da parte di parenti o di persone che in vita conoscevano la persona – e, quando è necessaria per chiarire le cause della morte ed accertare mezzi e determinate modalità che la produssero e l’accompagnarono, l’autopsia.

L’identificazione del cadavere è sempre attività da compiersi con cautela, specie quando occorra eseguire un riconoscimento puramente fisiologico del cadavere stesso, ossia un riconoscimento non fondato su precisi caratteri segnaletici.

Si deve tener presente, infatti, che alcuni tratti caratteristici del viso del soggetto vivente si attenuano nel cadavere per effetto del rilassamento post-mortale dei muscoli mimici, e che la disidratazione;

e le macchie putrefattive ed ipostatiche, contribuiscono ad alterarne l’aspetto generale ed i connotati: l’esperienza insegna, così, che non sono eccezionali errori, sia in positivo sia in negativo, nell'identificazione, pur ad opera di familiari o sulla base di fotografie.

Quando il cadavere è incompleto, ci si deve limitare ad una misurazione approssimativa delle ossa lunghe disponibili, risalendo alla statura del soggetto sulla base di un calcolo risultante dalla moltiplicazione del dato raccolto con un numero fisso (metodi del Rollet, del Balthazard e del Dervieux).

In caso di rinvenimento di resti scheletrici, ossia di ossa, il primo accertamento che si dovrà fare (ovviamente da parte del medico legale) è stabilire se si tratti di ossa umane o meno, ed in questo l’ausiliario potrà avvalersi della collaborazione di un naturalista o di un veterinario, comunque procedendo all’esame istologico delle ossa.


1) investigazioni penali Roma

2) investigazioni e rilievi di polizia scientifica

3) perizie forensi

4) investigazioni scientifiche


SERVIZI OFFERTI DALL'AGENZIA : Investigazioni di polizia scientifica, investigazioni penali, Foro di Roma, perizie forensi, Investigazioni Scientifiche.

OPERIAMO NELLE LOCALITA'

Roma, Lazio, Albano Laziale, Montecelio, Anzio, Aprilia, Castelli Romani, Ariccia, Colleferro, Valmontone, Ciampino, Civitavecchia, Frascati, Fiumicino, Frosinone, Formello, Latina, Nettuno;

Ostia-Lido, Pomezia, Roma Eur, Velletri, Ardea, Grottaferrata, Rieti, Lariano, Tarquinia, Sabaudia, Terracina, Gaeta, Minturno, Palestrina, Genzano di Roma, Castel Gandolfo, estero.

AGENZIA INVESTIGATIVA LORMAR
Consulente Investigativo ITALIA 93
Investigatore Privato di Roma e Provincia
Autorizzazione della Prefettura di Roma
Velletri RM Italy - Castelli Romani





Agenzia Investigativa Italia93